Ordinanza n. 15/2020 - Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica di generi alimentari al fine di mitigare il rischio di diffusione del virus COVID-19

Data di pubblicazione:
07 Aprile 2020
Ordinanza n. 15/2020 - Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica di generi alimentari al fine di mitigare il rischio di diffusione del virus COVID-19

IL SINDACO

 

RICHIAMATI altresì:

  • l‘Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19";

  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 con il quale é stato modificato I’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020;

  • il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare Femergenza epidemiologica da COVID-19”

  • il DPCM del 1 aprile 2020 con il quale é stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni di cui ai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché l’ordinanza del 20 marzo del Ministro della Salute;

PRESO ATTO delle Ordinanze n. 37 e 38 del 03 e 04 aprile 2020 del Presidente della Regione Veneto recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione deIl’emergenza epidemiologica da COVID-19 — Ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramemo di persone - che, tra le varie disposizioni, vietano l'attivita di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni nei quali sia adottato un piano, consegnato ai commercianti, che preveda misure minime di sicurezza e precisamente:

  1. una perimetrazione nel casi dei mercati all‘aperto;

  2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

  3. sorveglianza pubblica 0 privata che verifichi distanze sociali ed il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all‘area di vendita;

  4. per venditori e compratori, uso obbliogatorio di guanti monouso e mascherine garantendo copertura di naso e bocca;

RITENUTO pertanto necessario disporre le misure succitate per consentire l’attivita dei commercio su area pubblica di generi alimentari fino al 13 aprile 2020;

 

ORDINA

 

che fino alla data del 13 aprile 2020, potranno essere svolte le attività di commercio su area pubblica, limitatamente alla tipologia alimentare, esclusivamente su posteggi isolati inseriti nell'attuale Piano del Commercio su area pubblica e in forma itinerante;

che, non potendo disporre di personale da dedicare all'attuazione delle prescrizioni in essa citate, gli esercenti devono provvedere autonomamente alle operazioni di perimetrazione, controllo accessi ed uso dei dispositivi di protezione (guanti monouso e mascherine) da parte dei venditori e dei compratori, nonchè la sorveglianza delle distanze interpersonali di sicurezza così da evitare situazioni di assembramento;

che la Polizia Locale effettui gli opportuni controlli nel rispetto di tali prescrizioni, disponendo, se necessario, anche la sospensione dell'attività.

 

[...]

 

Per altre disposizioni del Sindaco, si invita a leggere l'ordinanza pubblicata per intero nella sezione "Allegati" qui di seguito. 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 24 Aprile 2024