Il voto per i cittadini UE

Data di pubblicazione:
03 Agosto 2021
Il voto per i cittadini UE

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale). Possono inoltre candidarsi ed essere eletti (elettorato passivo), tranne che per le cariche di sindaco e vicesindaco.

Come esercitare il diritto di voto
Per esercitare il diritto di voto è necessaria l’iscrizione nelle Liste Elettorali Aggiunte, previa presentazione di domanda presso gli uffici del comune di residenza.

Requisiti
Per poter esercitare l'elettorato attivo e passivo è necessario avere compiuto, entro il giorno fissato per la votazione, 18 anni di età; essere cittadino di un Paese dell’Unione Europea; essere residenti nel Comune dove si vota; godere dei diritti politici.

Elezioni Comunali
L’art. 40 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che: “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato”. Il D. Lgs. n. 197/1996, in attuazione alla Direttiva 94/80/CE, ha stabilito le modalità d’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle Elezioni Comunali e Circoscrizionali per i cittadini membri dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Formalità
Il cittadino comunitario residente in Italia che voglia partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune e della circoscrizione nella quale risiede deve presentare al sindaco del comune di residenza una richiesta di iscrizione alla lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.
La domanda d’iscrizione può essere presentata direttamente agli uffici comunali senza che la sottoscrizione sia soggetta ad autenticazione, essendo apposta in presenza del dipendente comunale addetto, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net. In alternativa, la domanda può essere spedita mediante raccomandata. In quest’ultimo caso alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il quinto giorno successivo alla data di affissione del manifesto di indizione dei comizi per l'ezione comunale in questione
Tale termine è perentorio.

Contenuto della domanda
Nella domanda devono essere espressamente dichiarati: 

  1. la cittadinanza;
  2. l’attuale residenza, nonché l’indirizzo nello Stato di origine; 
  3. la richiesta d’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti; 
  4. la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Il comune, compiuta l’istruttoria necessaria a verificare l’assenza di cause ostative, provvede a:

  • iscrivere i cittadini dell’Unione nell’apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all’approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
  • comunicare agli interessati l’avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l’organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine. Precisamente, contro le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte d’Appello con un semplice ricorso redatto in carta semplice. La sentenza della Corte d’Appello può essere impugnata con il ricorso in cassazione.

Durata d’iscrizione della lista elettorale aggiunta
I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell’apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio, ad esempio per trasferimento della residenza in altro comune.

Eleggibilità
Il cittadino di altro Stato membro dell’Unione può presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale con la possibilità di essere nominato componente della giunta del comune. È esclusa la candidatura alle cariche di sindaco e la nomina a vice sindaco. 
I cittadini dell’Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani: 

  1. una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
  2. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all’ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

Tessera elettorale
Ottenuta l’iscrizione nella Lista Elettorale Aggiunta, l’ufficio consegnerà al richiedente la tessera elettorale che costituisce un documento permanente che deve essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione alla quale il cittadino comunitario potrà esercitare il diritto di voto. Nella tessera elettorale è indicato il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato.

Presentazione richiesta di iscrizione Liste Aggiunte
Occorre rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici (Elettorale), oppure allo Sportello del Cittadino, per informazioni e ritiro modulistica

Cosa si deve fare
Bisogna inoltrare apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza in qualsiasi momento e, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale, non oltre il 5° giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali vale a dire fino a 40 giorni prima della data fissata per le Elezioni Comunali. La domanda non è soggetta ad autentica di firma, se sottoscritta davanti al dipendente addetto dell’Ufficio comunale; se trasmessa a mezzo posta, bisogna allegare la fotocopia di un documento d’identità valido (si veda modulo allegato).

Nella domanda devono essere indicati espressamente:

  • cognome e nome,
  • luogo e data di nascita,
  • cittadinanza,
  • indirizzo nel Comune di residenza,
  • indirizzo nello Stato di origine,
  • la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Quanto costa
L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le Elezioni Amministrative è gratuita.

Riferimenti normativi
D.Lgs 12 aprile 1996, n. 197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 04 Marzo 2024