Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 222 del 25/11/2016, sono stati ampliati i casi di interventi che non richiedono l’obbligo di effettuare alcuna comunicazione preliminare agli uffici comunali. Gli interventi minori che devono essere preventivamente comunicati e non ricompresi nell'attività edilizia libera senza comunicazione (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22) sono soggetti a CILA.
Si segnala che per la presentazione della pratica in oggetto è richiesta l'autenticazione presso lo Sportello Unico dell'Edilizia Privata offerto dalla Camera di Commercio, al quale si rimanda per maggiori informazioni.