ALIQUOTE IMU 2022
Con deliberazione n. 69 del 28/12/2021, il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022, confermando le stesse dell'anno 2021.
SCADENZE E PAGAMENTO IMU 2022
Si ricorda che il 16 giugno 2022 scade il termine per il pagamento della nuova IMU per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (seconde case, capannoni, negozi, alberghi, uffici, aree edificabili e terreni agricoli). Il calcolo dell'IMU dovuta in acconto per l'anno 2022 con scadenza il 16/06/2022 si deve eseguire versando il 50% di quanto pagato nel 2021.
Nella Portale del Cittadino, è disponibile il calcolatore IMU con il quale è possibile calcolare on-line l'imposta dovuta e stampare il relativo modello F24. Clicca qui per accedere al Calcolo online.
Il 16 dicembre 2022 scade invece il termine per il saldo e conguaglio IMU.
Attenzione: il codice catastale del Comune di Albignasego è A161
NUOVA IMU 2020 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI.
COME SI PAGA L’IMU
Modello di pagamento F24 e i Codici Tributo IMU: per consentire il versamento dell’IMU, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
L’importo minimo annuo da versare è pari a € 12,00
COME SI COMPILA IL MODELLO F24 PER PAGARE L’IMU. ISTRUZIONI ED INDICAZIONI
L’efficacia operativa di quanto previsto nella Risoluzione n.35/E del 12 aprile 2012 decorre dal 18 aprile 2012. La compilazione del modello F24 va effettuata direttamente dal contribuente avvalendosi anche dell’assistenza fiscale di Caf, Patronati o associazioni di categoria ecc, indicando i codici tributo relativi alla causale del versamento IMU, quindi per esempio se si tratta di abitazione principale e relative pertinenza come box o garage si dovrà indicare il codice Tributo 3912 nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
Codice ente/codice comune: riportare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze - Tabella Elenco Codici Catastali Comuni.
Il Codice ente riferito al Comune di ALBIGNASEGO è A161
Si ricorda che, dal 2013 se si possiedono immobili diversi dall’abitazione principale o in aggiunta, l’importo dell’IMU dovrà essere versato interamente al COMUNE ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale "D" per i quali la quota che dovrà essere versata allo STATO è pari all'aliquota del 7,6 per mille mentre al COMUNE viene riservata solamente la quota di imposta derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore al 7,6 per mille. Ad esempio se il Comune ha fissato per i fabbricati D un'aliquota del 10 per mille allo Stato si verserà la parte di imposta fino al 7,6 per mille e al Comune la differenza di imposta tra il 10,00-7,6= (2,4 per mille)
COS'È L'IMU
L’IMU, “Imposta MUnicipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.
La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati.
La principale novità introdotta con il D.L. n°201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.
I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.
Come si calcola
Il calcolo dell’IMU si esegue determinando dapprima la base imponibile, applicando a questa l’aliquota base o deliberata dal Comune e rapportando il prodotto alla quota e ai mesi di possesso.
La formula generale è:
(BaseImponibile X Aliquota% X QuotaPossesso X MesiPossesso) / 12
Calcolo della base imponibile
Il calcolo della base imponibile dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalle caratteristiche del possessore. Per i fabbricati iscritti in catasto il calcolo prevede che il valore sia pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in dipendenza della categoria catastale:
Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal Reddito Dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per il coefficiente 135, eventualmente modificato a 110 se il possessore è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
La Rendita Catastale o il Reddito Dominicale da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli risultanti in catasto al 1° gennaio 2012.
Calcolo dell’imposta
L’imposta viene calcolata a partire dalla base imponibile determinata come detto in precedenza, applicando l’aliquota ordinaria o ridotta, eventualmente modificata in aumento o diminuzione da delibera comunale. L’imposta così determinata dovrà poi essere rapportata alla quota di possesso e ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero.
DICHIARAZIONE IMU
Con decreto ministeriale del 30/10/2012 è stato approvato il modello, disponibile nella sezione "Allegati" di seguito, e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU.
Con decreto n. 35 dell'8/04/2013 è stato prorogato il termine di presentazione della Dichiarazione IMU: dai previsti 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione d'imposta, al nuovo termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione d'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Le dichiarazioni già presentate ai fini dell’imposta Comunale per gli immobili (ICI) valgono anche per l'IMU comprese le dichiarazioni sostitutive per inagibilità presentate fino a tutto il 2011. E’ confermata la normativa che esenta dall'obbligo dichiarativo le compravendite registrate in atti notarili. (art 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).
Si precisa che la stessa dichiarazione, una volta compilata e stampata, dovrà essere presentata all'Ufficio TRIBUTI secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.
Ultimo aggiornamento
Sabato 10 Agosto 2024