Ordinanza n. 25/2020 - Misure contingibili e urgenti a scopo precauzionale finalizzate a mitigare il rischio di diffusione COVID-19 nello svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica

Data di pubblicazione:
21 Maggio 2020
Ordinanza n. 25/2020 - Misure contingibili e urgenti a scopo precauzionale finalizzate a mitigare il rischio di diffusione  COVID-19 nello svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica

IL SINDACO

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che richiama le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 16 maggio 2020;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell’art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

Vista l'Ordinanza n. 48 del 17 Maggio 2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto, con efficacia temporale fino al 2 Giugno 2020, che ammette dal 18 maggio 2020, lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche quali mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;

Verificato che nelle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 sono state specificamente indicate in corrispondenza dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) le seguenti misure generali:

  • Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
  • Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. • Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Verificato inoltre che nelle citate linee guida sono state specificamente indicate le seguenti competenze dei Comuni:

  • I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale;
  • In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
  • Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali: • Corsie mercatali a senso unico;
  • Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
  • Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
  • Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  • Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Rilevato che nelle stesse linee guida sono state individuate le seguenti misure a carico del titolare di posteggio:

  • Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  • E' obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  • Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  • In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
  • In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Ritenuto pertanto necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare l'attività di commercio in area pubblica, nella forma del mercato all’aperto o di analoga forma di vendita su area pubblica, nel rispetto delle misure succitate;

 

ORDINA

 

che fino al 2 Giugno 2020, l’effettuazione del mercato settimanale del venerdì, avvenga nel rispetto delle misure generali allegato A) del presente atto, contenute nelle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;

 

DISPONE

 

che le suddette misure generali all A) siano osservate anche dagli esercenti l'attività di commercio su posteggi isolati, inseriti nel vigente piano del commercio su area pubblica, i quali dovranno provvedere autonomamente all'attuazione delle stesse;

che anche coloro che svolgono l'attività di commercio su area pubblica, in forma itinerante provvedano autonomamente all'attuazione delle misure alla A) tenuto altresì conto della normativa di settore.

 

[...]

 

Per le altre disposizioni del Sindaco, si invita a leggere l'ordinanza pubblicata per intero e l'allegato A) nella sezione "Allegati" qui di seguito. 

Ultimo aggiornamento

Martedi 11 Giugno 2024