Ordinanza n. 4/2021 - Deroga al Regolamento approvato con DCC n.10 del 02/04/2019 sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ai sensi della DGRV 1262/2016

Data di pubblicazione:
18 Marzo 2021
Ordinanza n. 4/2021 - Deroga al Regolamento approvato con DCC n.10 del 02/04/2019 sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ai sensi della DGRV 1262/2016

IL SINDACO

 

RICHIAMATA il Regolamento approvato con DCC n.10 del 02/04/2019 sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, che individua le aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili in cui l'utilizzo del mezzo chimico è vietato ai fini della gestione della flora infestante;

VALUTATA l'inefficacia del diserbo con mezzi meccanici senza l’utilizzo di prodotti chimici presso i cimiteri, come imposto dal regolamento citato;

VISTO che il Regolamento stesso prevede all'art.10 la possibilità di deroga a quanto dettato dal Regolamento sul diserbo chimico;

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice ha l'obbligo di intervenire con il diserbo chimico nelle modalità previste da appalto, dalla normativa di settore e da quanto prescritto nell'etichetta del prodotto fitosanitario interessato;

 

DEROGA

 

al Regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari per il periodo marzo/ottobre 2021 nei tre cimiteri del territorio.

In ogni caso non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22/01/2014, come previsto all'art.10 del Regolamento approvato con DCC n.10 del 2/4/19.

Per immediata memoria si riporta quanto citato al punto A.5.6.1 “Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida” del DM 22/01/2014:

in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45 R48, R60, R61, R62, R63, R64, R68, ai sensi del D.Lgs.n.65/2003 e successive modificazioni e integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n.1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008”.

 

[...]

 

Per altre disposizioni del Sindaco, si invita a leggere l'ordinanza pubblicata per intero nella sezione "Allegati" qui di seguito. 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 04 Marzo 2024