Casi e modalità e tempi di interruzione e sospensione procedimenti
Data di ultimo aggiornamento: 04/12/2024
Ai sensi del Comma 6 Art. 11 del Regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ove la domanda risulti incompleta, il responsabile del procedimento può sospendere, per una sola volta, i termini del procedimento richiedendo la necessaria documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente anche presso altre Pubbliche Amministrazioni.
Nel caso in cui si renda necessario richiedere detta documentazione, il responsabile del procedimento assegna all’interessato un termine per provvedere, variabile a seconda dell’entità e della complessità dei documenti da produrre, salvo che il termine suddetto non sia già previsto dalla legge, e comunque non superiore a trenta giorni. Nell’ipotesi di cui al presente comma, i termini procedimentali rimangono sospesi sino alla data in cui la documentazione integrativa perviene al protocollo generale o al protocollo dell’ufficio competente secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5. Nel caso di mancata presentazione della documentazione nel termine assegnato, il responsabile del procedimento dispone l’archiviazione della domanda, avendone avvertito l’interessato, a meno che nel frattempo, quest’ultimo abbia comunque provveduto o abbia avanzato documentata richiesta di proroga per cause di forza maggiore non imputabili alla volontà del richiedente stesso. La proroga può essere accordata per una sola volta e comunque nel rispetto del periodo massimo di sospensione dei termini, che non può essere superiore a trenta giorni.
Per quanto riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire il 5° comma dell’Art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che il termine di rilascio del permesso di costruire può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Il 4° comma dell’art. 20 appena citato stabilisce altresì che il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3 dello stesso articolo, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di che trattasi, sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di 60 giorni di cui al comma 3 dell’Art. 20.