Amministrazione Trasparente

Informazioni ambientali

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 33/2013 si procede alla pubblicazione delle informazioni ambientali secondo le modalità indicate dal decreto stesso.

L'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede, in particolare, che le amministrazioni pubblichino sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal decreto stesso, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Il decreto prevede inoltre che di tali informazioni sia dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

Le informazioni ambientali di cui all'art. 2 comma 1, lettera a del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 sono definite come qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

  1. stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

  2. fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

  3. le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attivita' che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

  4. le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

  5. analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attivita' di cui al numero 3);

  6. lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

 

Le relazioni di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 33/2013 sono quelle relative all'attuazione della legislazione ambientale e allo stato dell'ambiente di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.


 

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