Amministrazione Trasparente

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Data di pubblicazione: 11/02/2020

Data di ultimo aggiornamento: 04/03/2024

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis". Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. I limiti per i quali l'accesso può essere rifiutato, limitato o differito sono previsti dall'art. 5-bis del D.lgs. n. 33/2013, dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso nonché dalle linee Guida, dell’ANAC (deliberazione del Consiglio n. 1309 del 28.12.2016)

L'istanza va indirizzata, in alternativa:

  • all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • allo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino;
  • l’ufficio Protocollo

L'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta di accesso generalizzato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'ufficio competente provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni (eventualmente sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta; durante tale periodo i termine per l'adozione del provvedimento da parte  del citato responsabile è sospeso). Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richeista di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre il ricorso al TAR.

In materia di accesso civico i riferimenti normativi sono:

  • D.lgs n. 33/2013;
  • Regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 10/11/2016 e s.m.i.
  • Linee Guida dell’ANAC (deliberazione del Consiglio n. 1309 del 28.12.2016)

Modalità di contatto per la presentazione delle domande di accesso:

Le domande di accesso sono presentate per iscritto e inviate per via telemativa, posta, fax o consegnate a mano. Nella sezione "Allegati" in alto a sinistra è possibile scaricare i moduli di richiesta accesso generalizzato o di istanza di riesame, entrambi compilabili. Nel caso di trasmissione per via telematica, le istanze sono valide qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

  • sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
  • identificazione del richiedente/dichiarante mediante il sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito dall'Amministrazione ai sensi della norma vigente;
  • identificazione del richiedente/dichiarante mediante il sistema informatico con  i diversi strumenti indicati dal Codice dell'amministrazione digitale, nei limiti di quanto stabilito dall'Amministrazione ai sensi della normativa vigente nonchè quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000;
  • trasmissione e cura del richiedente/dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare , anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

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